Sicurezza Stradale

Monopattino elettrico – Ecco le nuove regole

Ecco cosa prevede il nuovo Codice della Strada per i monopattini elettrici.

È prevista la riduzione del limite di velocità da 25 a 20 km/h. All’interno delle aree pedonali resta il limite di 6 km/h.
È vietato circolare sui marciapiedi. Sui marciapiedi e consentita solo la conduzione a mano.
È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali.
È vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile.

I monopattini possono essere condotti solo da persone che hanno compiuto 14 anni.
Sono obbligate a usare un casco omologato (UNI EN 1078 o UNI EN 1080) tutte le persone sotto i 18 anni.

È vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai comuni.
I comuni possono individuare tali aree che possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini (a propulsione prevalentemente elettrica) è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Dal 1 luglio 2022 I nuovi monopattini commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta, di freno su entrambe le ruote e di segnalatore acustico. Quelli già in circolazione dovranno adeguarsi a queste regole entro il 1 gennaio 2024.
È prevista la confisca del mezzo per chi circola con un monopattino manomesso.

Per evitare la sosta selvaggia, i noleggiatori di monopattini elettrici devono prevedere l’obbligo di acquisire la foto al termine di ogni noleggio per verificarne la posizione sulla strada.

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:
• Assenza di posti a sedere
• Motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW
• Marcatura “CE” prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
• Segnalatore acustico
• Regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti:
  Non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali
  Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione
  Possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.

Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli sopracitati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 400 euro.