Mancato utilizzo del casco da conducente e passeggero. Le novità del CdS
Sappiamo tutti che è obbligatorio indossare allacciato come si deve un casco omologato quando si è in moto / motorino.
Questo obbligo vale sia per il conducente che per l’eventuale passeggero / trasportato.
Fino a poco tempo fa, nel caso il trasportato (passeggero) di una moto non indossasse il casco, il conducente veniva punito solo nel caso in cui il passeggero fosse minorenne.
Sono però già in vigore le nuove regole del codice della strada che richiedono maggiore attenzione.
Nel articolo 171 comma 2 modificato recentemente:
Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde ((anche)) il conducente.
Perciò, se il passeggero (trasportato) non indossa regolarmente un casco omologato, (ovviamente sarà sanzionato) il conducente della moto sarà sanzionato in qualsiasi caso perché l’età del passeggero è ormai irrilevante.
Oltre alla multa si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
Se nel corso di un biennio (2 anni) con un motociclo o un ciclomotore sia stata commessa la stesa violazione per almeno 2 volte il fermo del veicolo è disposto per 90 giorni.
La custodia del veicolo è affidata al proprietario.