Patente

PATENTE | Ritiro, revisione, revoca e sospensione.

La patente di guida viene immediatamente ritirata, durante la circolazione:

  • a seguito di violazione che comporti le sanzioni accessorie della sospensione della patente
  • quando si accerti che il conducente guida con patente la cui validità è scaduta
  • quando il conducente sia alla guida in stato di ebbrezza
  • se il conducente non sistema correttamente il carico mal disposto, dopo invito degli organi di polizia
  • se a seguito di incidente, sono derivate lesioni a persone quando il conducente, obbligato a sostenere un esame di revisione, non vi si è sottoposto nei termini prescritti

La revisione della patente di guida può essere disposta:

  • quando sorgono dubbi che il conducente sia ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
  • dall’Ufficio Motorizzazione civile o dal Prefetto
  • a seguito di incidente stradale che ha procurato lesioni gravi a persone
  • qualora sorgano dubbi che il conducente sia ancora in possesso dell’idoneità tecnica alla guida
  • con l’obbligo di sottoporsi a visita medica e/o ad esame di idoneità tecnica
  • a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
  • a seguito di azzeramento dei “punti” della patente di guida

Il conducente che non supera l’esame di revisione della patente, subisce la revoca della patente stessa.

La revoca della patente è disposta quando il titolare:

  • guida nonostante abbia la patente sospesa
  • perde permanentemente (per sempre) i requisiti fisici richiesti
  • perde permanentemente (per sempre) i requisiti psichici richiesti
  • sottoposto ad esame di revisione, non risulti più idoneo alla guida

La revoca della patente può essere disposta:

  • quando il conducente, in autostrada, inverte il senso di marcia o percorre la carreggiata contro mano
  • quando la patente stessa viene sostituita con altra rilasciata da uno stato estero

La sospensione della patente è una sanzione accessoria che deriva dalla violazione di alcuni articoli del codice della strada.

La sospensione della patente è disposta:

  • quando il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità
  • quando si superano di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità
  • quando si circola, in autostrada, sulla corsia di emergenza in casi non previsti dal codice della strada
  • quando il conducente guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
  • quando il conducente guida in stato di ebbrezza alcolica
  • quando il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul suo eventuale stato di ebbrezza alcolica
  • quando il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita
  • quando il conducente circola abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro

La sospensione della patente può essere disposta nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti relativi all’assicurazione del veicolo.