Dispositivi antiabbandono | Cosa prevede la legge | Omologazione
È obbligatorio installare a bordo dei veicoli un dispositivo di allarme (dispositivo anti abbandono), per chi trasporta un bimbo di età inferiore a quattro anni.
Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 83 a € 332)).
Il dispositivo anti abbandono può essere:
- integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini (seggiolino);
- una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compreso nel suo fascicolo di omologazione;
- indipendente sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo.
La Polizia di Stato specifica che il sistema anti abbandono deve attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente, emettendo un segnale di allarme percepibile dentro e fuori il veicolo che attiri tempestivamente l’attenzione.
I dispositivi anti abbandono devono essere conformi al decreto ministeriale n. 122 del 2/10/2019, regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo codice della strada in materia di anti-abbandono per bambini di età inferiore ai 4 anni.
Il regolamento, adottato con decreto n.122/2019 del ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, il cosiddetto “decreto seggiolino”, individua i requisiti tecnici che il dispositivo anti abbandono deve possedere.