Bambini in moto | Cosa prevede il Codice della Strada
Trasporto di persone sui veicoli a motore a due ruote.
Cosa prevede l’articolo 170 del Codice della Strada per quanto riguarda il trasporto dei bambini in moto?
Precisiamo subito che sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato il trasporto di minori di anni cinque.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 660.
Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni.
Il passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
Quindi il bambino deve avere almeno 5 anni e un altezza che gli permetta di stare seduto correttamente nel posto del passeggero.
Ovviamente il bambino deve indossare un casco omologato della sua misura.
In più qualsiasi altro accessorio di protezione come giacca, pantaloni, guanti eccetera. Attenzione però, questi accessori non sono obbligatoti. Come non è obbligatorio (ma e comunque consentito) utilizzare un seggiolino da moto.
Purtroppo a parte l’età che e chiaramente stabilita per tutto il resto c’è tanta confusione. Non ci sono dei limiti di velocità appositi in caso di bambino passeggero o dei divieti per autostrade.
E cosi lasciato al buon senso del genitore/ conducente motociclista.